Legge di Bilancio 2022: le principali novità per il lavoro e le imprese

È in vigore dall’1 gennaio la Legge di Bilancio 2022.
Il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo, in particolare, le seguenti:

Modifica al sistema di tassazione Irpef

Nuove aliquote

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che diventano:

  1. 23% – fino a 15 mila euro
  2. 25% – da 15 mila a 28 mila euro
  3. 35% – da 28 mila a 50 mila euro
  4. 43% – oltre 50 mila euro

Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente

Rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

  • 1.880 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro;
  • fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi.

  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro, ma non a 28.000 euro;
  • 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Per altri redditi si devono intendere:

  • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • compensi per l’attività libero professionale intramuraria;
  • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi;endite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;ltri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
  • redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66, Tuir.

Opzione donna

La disposizione prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021, sempre con la penalizzazione economica. Si consideri inoltre che la norma:

  • consente l’accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2021; implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà l’1 agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell’anno 2021.

Esonero contributivo 2022 in favore dei lavoratori dipendenti

In via eccezionale, per i periodi di paga dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Congedo di paternità

Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Esonero contributi delle lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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